Regolamento

Titolo 1

Finalità e oggetto

Art. 1
Il presente regolamento in attuazione dello Statuto disciplina l’organizzazione della FICIAP in materia di attribuzioni degli organi.

Art. 2
L’attività della FICIAP si svolge presso la sede legale ove di norma si riunisce il Consiglio e vengono svolti i servizi.

Art. 3
Presso tale sede sono conservati i libri contabili, il libro delle sedute dell’Assemblea, del Consiglio, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

Art. 4
Gli eletti negli organi della Federazione svolgono la loro funzione a titolo gratuito. Può essere riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per conto della Federazione.

Titolo 2

Organi

Capitolo 1

Assemblea

Art. 5
L’Assemblea, massimo organo decisionale, determina annualmente le linee di indirizzo politico delle attività della Federazione e le linee di coordinamento dei servizi a favore dei Federati in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 6
A tutti i partecipanti alle riunioni dell’Assemblea, ivi compresi gli eventuali delegati, non compete alcun gettone di presenza né rimborso delle spese.

Tutti i Federati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle assemblee della Federazione; hanno altresì il diritto di eleggere gli organi della Federazione e di essere eletti negli stessi.

Ad ogni Federato è attribuito un voto per ogni CFP accreditato indipendentemente dalla quota associativa.

Art. 7
Tutte le determinazioni dell’Assemblea vengono adottate mediante voto palese ad eccezione dei provvedimenti per i quali è previsto dallo Statuto lo scrutinio segreto e di quelli riguardanti un atto nei confronti di persone o enti.
In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata a mezzo fax o mail almeno 24 ore prima.

Art. 8
Il verbale dell’Assemblea viene inviato a tutti i soci entro 20 gg. dal suo svolgimento. I Federati, comunque, hanno diritto di accesso ai documenti della Federazione di cui all’Art. 3.

Capitolo 2

Presidente

Art. 9
Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri che gli sono conferiti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
È garante dell’esecuzione delle decisioni assunte dall’Assemblea nelle materie previste dall’art. 2 dello Statuto e vigila sull’esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio e sull’andamento della Federazione.

Art. 10
Firma ogni atto e documento che impegna legalmente e finanziariamente la Federazione, nonché tutti i documenti amministrativi, contabili e i bilanci.
Firma altresì in forma congiunta con altra persona nominata dal Consiglio, tutti gli ordini di pagamento e di riscossione.

Art. 11
Propone al Consiglio le nomine di delegati per lo svolgimento di funzioni inerenti le attività della Federazione.
Nomina il Segretario del Consiglio scegliendolo tra il personale dipendente della Federazione o, in caso di necessità, tra i membri dello stesso, che lo assiste durante le riunioni e nell’espletamento dei suoi compiti.

Capitolo 3

Consiglio

Art. 12
Il Consiglio è l’organo esecutivo della FICIAP e adotta appositi atti deliberativi, secondo le direttive generali stabilite dall’Assemblea, sulle materie di cui all’art. 23 dello Statuto e su quanto di competenza previsto dallo stesso.
L’esecuzione degli atti deliberativi è affidata al personale dipendente/collaboratore di cui al successivo articolo 17.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente a norma di statuto, con ordine del giorno scritto, inviato almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 24 ore.
Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese a maggioranza dei voti: in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su segnalazione del Presidente. La loro sostituzione viene effettuata ai sensi dello Statuto.
È facoltà del Consiglio proporre all’Assemblea l’adozione di appositi regolamenti di organizzazione.
Delle sedute del Consiglio viene redatto apposito verbale.

Art. 13
Qualora, ai sensi dell’art. 2 punto m) dello Statuto, la Federazione assuma la gestione diretta di attività formative il Consiglio provvede a porre in essere tutte le iniziative utili a fare in modo che tali attività siano chiaramente distinte dalle funzioni istituzionali della Federazione sia dal punto di vista operativo che da quello contabile.
Tenuto conto che nelle attività, pur di interesse generale, non tutti gli Enti soci possono essere direttamente coinvolti, il Consiglio procede ad esplicitare i criteri di coinvolgimento e ad una rigorosa separazione a livello contabile dei costi diretti ed alla individuazione di precisi criteri di ripartizione dei costi promiscui.
Il Consiglio può affidare in parte o in toto la gestione di attività formative a uno o più Federati. In questo caso si procede attraverso preventivo atto di affidamento nel quale sono precisati le responsabilità delle parti, gli oneri e le modalità di gestione dei flussi finanziari in modo da garantirne la rintracciabilità.

Art. 14
Il Consiglio può delegare parte delle proprie funzioni al Presidente o a singoli Consiglieri per lo svolgimento di determinati incarichi e può costituire gruppi di lavoro, composti da enti federati, per lo studio di problemi specifici.
Il delegato sovrintende temporaneamente all’ambito assegnato e risponde al Consiglio che può revocare la delega in ogni momento.

Capitolo 4

Collegio dei revisori dei conti

Art. 15
Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile della Federazione.
Collabora con il Consiglio nelle sue funzioni garantendo la regolarità contabile e finanziaria della Federazione.
Può partecipare con funzione consultiva alle sedute del Consiglio, con possibilità di esprimere un parere sui singoli atti nelle materie di competenza.
Predispone la relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.

Art. 16
Per l’espletamento del suo mandato il Collegio si riunisce periodicamente nella sede della Federazione , di cui una obbligatoriamente in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.
Le decisioni sono adottate a maggioranza.

Titolo 3

Personale

Art. 17
La gestione operativa dell’attività della Federazione viene svolta tramite personale dipendente/collaboratore con un organigramma e un’organizzazione determinati con apposito provvedimento del Consiglio secondo criteri di efficienza ed economicità.